AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

L’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) riunifica in un unico atto le procedure autorizzative o di comunicazione relative ai seguenti titoli abilitativi:

  • autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (emissioni in atmosfera);
  • comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (impatto acustico);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 (autosmaltimento) e 216 (recupero) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.:

L’AUA non può essere richiesta per siti produttivi sottoposti alla disciplina IPPC e/o alla disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale.

E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

Per ulteriori approfondimenti o per ricevere un preventivo non esitare a contattarci utilizzando l’apposito form. Risponderemo il più rapidamente possibile.