Con Decreto Legge n° 101 del 31/08/2013 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. del 31/08/2013, sono state approvate le seguenti disposizioni riguardanti il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.
Il SISTRI si applicherà ai seguenti soggetti:
- Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano RIFIUTI PERICOLOSI a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di RIFIUTI PERICOLOSI, inclusi i nuovi produttori.
Per questi soggetti il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.
I nuovi produttori (chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti), sono soggetti diversi dai produttori iniziali (soggetti la cui attività produce rifiuti). - I produttori iniziali di RIFIUTI PERICOLOSI, nonchè i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter del DLgs 152/06.
Per questi soggetti il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014.
E’ fatto salvo un eventuale differimento del termine, per non oltre sei mesi, disposto se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte con apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente. E’ infatti previsto che, con apposito Decreto, si proceda periodicamente, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza
Con decreto da adottarsi entro il 3 marzo 2014 sono specificate le categorie di soggetti di cui sopra e sono individuate, nell’ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI.
Tra gli aspetti problematici del nuovo decreto, si fa notare che l’applicazione del SISTRI non sarà obbligatoria per i produttori di rifiuti NON PERICOLOSI: ciò prefigura la possibilità, per chi produce rifiuti sia pericolosi che non, di mantenere in futuro un doppio sistema di gestione (SISTRI per i rifiuti PERICOLOSI, cartaceo per i rifiuti NON PERICOLOSI).