In data 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il “ Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo ” che si pone come obiettivo la definizione delle modalità di gestione ed utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di escavazione, al fine di evitare pericoli per la salute dell’uomo e dell’ambiente.
La norma identifica tre differenti modalità di gestione dei materiali: riutilizzo nel sito di produzione, classificazione come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., smaltimento come rifiuto.
In caso di riutilizzo nel sito di produzione, tale attività deve essere preventivamente dichiarata in fase di procedimento edilizio. Si rende necessaria, inoltre, la caratterizzazione dello stato qualitativo del materiale con una duplice finalità: valutare le caratteristiche chimiche in relazione alle concentrazioni soglia di contaminazione imposte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e verificare la compatibilità del materiale con la destinazione finale, in quanto lo stesso sito di produzione/riutilizzo potrebbe avere al suo interno porzioni di aree con destinazione urbanistica differente.
Nel caso in cui il materiale sia definito come sottoprodotto (rif. art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applica la procedura stabilita dal D.M. 161/2012 per la presentazione del Piano di Utilizzo. In tal caso è necessaria una caratterizzazione analitica dei materiali, da effettuarsi secondo l’allegato 4 al D.M. “Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali”.
E’ necessario procedere all’esecuzione di idonei campionamenti dei terreni secondo le caratteristiche dimensionali dello scavo e lo storico del sito, al fine di analizzare e verificare lo stato qualitativo del volume da riutilizzare.
Se non sussistono le caratteristiche per l’attribuzione della definizione di sottoprodotto o se non sono state attivate le procedure connesse al Piano di Utilizzo nei termini previsti dalla norma, il materiale è da considerarsi rifiuto e va gestito secondo la normativa specifica.
Si evidenzia che, allo stato attuale, la norma non prevede semplificazioni nella gestione operativa per cantieri di piccole dimensioni. In tal caso, consigliamo un contatto con i nostri esperti per la scelta della soluzione tecnicamente ed economicamente più sostenibile.
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