Il recente D.P.R. 120/2017 ha adottato le disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo.
In particolare, il Regolamento fornisce indicazioni in merito a:
- gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’art. 184bis, del D.Lgs 152/2006, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.
Facendo riferimento al punto 1), elemento di novità rispetto alle precedenti normative sul tema è la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo contenenti materiale di riporto.
Il regolamento, infatti, specifica in modo chiaro che “nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10 ………”.
A tal proposito, abbiamo elaborato una procedura da attuare in campo per l’analisi merceologica su campioni rappresentativi ottenuti dai volumi di scavo secondo le metodologie previste dagli allegati al DPR 120/2017.
In particolare, si procede con setacciatura del materiale mediante l’ausilio di vaglio a maglia 2 cm. Il passante viene raccolto in apposito sacco contenitore, mentre il sopravaglio viene sottoposto a cernita manuale separando le diverse tipologie di materiale riscontrate. Si procede, poi, a pesatura diretta in campo delle varie frazioni.
Ricorda che questa valutazione è propedeutica alla corretta compilazione della Dichiarazione di Utilizzo di cui all’art. 21 del D.P.R. 120/2017, in quanto il produttore si assume la responsabilità penale di quanto dichiarato in merito al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento.