Come anticipato da EST pochi mesi fa (vedi https://www.estambiente.it/?p=483#more-483), nella seduta del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2011 è stato approvato il regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.
Un regolamento che vuole attuare concretamente lo “Small Business Act” europeo, sulla base del principio di proporzionalità, ovvero garantire adempimenti amministrativi differenziati a seconda della dimensione dell’impresa e dell’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Nel dettaglio, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco saranno distinte in tre categorie, per le quali sarà prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:
Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate. Verrà eliminato il parere di conformità sul progetto; sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio dell’attività, definiti in base al rischio, avverranno a campione, con sopralluogo, entro 60 giorni.
Categoria B: attività a medio rischio La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i controlli successivi saranno a campione, anch’essi entro 60 giorni.
Categoria C: attività a elevato rischio Anche per queste attività la valutazione di conformità si dovrà ottenere entro 60 giorni. I controlli successivi, con sopralluogo entro 60 giorni, saranno eseguiti su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
Tutti i dettagli nel dossier del Governo italiano, visitabile cliccando su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_prevenzione_incendi/