In tema di verifica periodica di attrezzature di lavoro, e in primo luogo degli apparecchi di sollevamento, una recente circolare ministeriale (la n. 9 del 05 marzo 2013) ha ufficializzato un aspetto sostanzialmente accettato, ma ancora suscettibile di dubbi e interpretazioni: i carrelli elevatori a forche (i cosiddetti muletti) non sono soggetti al regime delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, previsto per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg.
Di fatto, quindi, i carrelli elevatori restano soggetti alle sole verifiche prescritte dal fabbricante nel manuale di uso e manutenzione, senza il coinvolgimento di organi ufficiali di controllo (ASL, ARPA, INAIL), e neppure dei cosiddetti “soggetti abilitati”.
Qualora, invece, sul carrello elevatore fosse montato un accessorio che gli conferisce la funzione di “apparecchio di sollevamento” di carichi sospesi “mediante gancio o altri organi di presa”, esso ricadrà appieno nel regime di verifica degli “apparecchi di sollevamento” alla pari delle gru a torre.
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