Verifica periodica delle attrezzature: in arrivo i “soggetti abilitati”

La novità è rilevante, potremmo quasi dire rivoluzionaria: sono stati istituiti e regolamentati i “soggetti pubblici e privati abilitati” a eseguire le “verifiche periodiche” sulla attrezzature di lavoro indicate nell’allegato VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (carroponti, piattaforme elevabili, gru a torre, apparecchi a pressione etc.). Di fatto, viene a cessare il monopolio ISPESL (ora confluita nell’INAIL) e ASL, aprendo le porte allo sviluppo di un nuovo settore professionale e imprenditoriale.

L’importante novità, che sarà pienamente in vigore dalla fine del prossimo mese di luglio, deriva dal Decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2011.

Le norme di legge interessate

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Articolo 71
Comma 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.
 

Comma 12
Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

Comma 13
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (…).

 

Con i suoi sei articoli e quattro allegati, il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del Decreto Legislativo 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati che vorranno svolgere questa funzione.

Sarà quindi istituito – presso l’INAIL e le ASL – un elenco di questi “soggetti abilitati” pubblici o privati, cui sarà possibile aderire presentando apposita domanda, sulla base di una serie di ben precisi requisiti minimi.

I requisiti e le modalità di iscrizione

In questa sede, vogliamo approfondire i “criteri di abilitazione”, ovvero i requisiti minimi dei soggetti pubblici e privati che vorranno eseguire queste verifiche, dettagliati nell’Allegato I del decreto. In sintesi, i principali requisiti minimi sono i seguenti:

  • certificato di accreditamento quale organismo d’ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC l7020 – “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione” – emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008 (in Italia si fa riferimento ad ACCREDIA, l’ente unico nazionale di accreditamento);
  • operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione, con divieto di subappalto, ad eccezione di attività ad alta specializzazione (controlli non distruttivi, prove di laboratorio etc.);
  • disporre di una procedura operativa che definisca l’iter tecnico e amministrativo per l’effettuazione delle verifiche;
  • disporre di personale tecnico qualificato secondo criteri ben precisi, a cominciare dal responsabile tecnico, che deve avere un’esperienza professionale specifica e dimostrabile di almeno dieci anni;
  • attivare una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a cinque milioni di euro.

Chiariti i “requisiti minimi”, l’Allegato III del decreto dettaglia le modalità con le quali gli “aspiranti” soggetti abilitati dovranno presentare la richiesta di abilitazione, nonché le procedure di abilitazione. Tale domanda dovrà essere inviata, anche in forma telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna l’elenco dei “soggetti abilitati”.

Ai fini dell’accettazione o meno delle richieste d’iscrizione, è istituita un’apposita Commissione, che dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta. Tale Commissione provvederà concretamente a gestire l’elenco dei “soggetti abilitati”. L’iscrizione avrà una durata di cinque anni, e non prevede un tacito rinnovo: in pratica, sarà necessario ripresentare una nuova domanda d’iscrizione.

Per scaricare il documento clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF645F66-DA42-4644-8CEA-03964CDB2C03/0/20110411_DI.pdf

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